Lo stage costituisce uno strumento utile all’azienda per conoscere e formare una nuova risorsa in modo specifico e secondo le proprie esigenze. Permette inoltre di poter valutare potenziali nuovi collaboratori senza i vincoli di un rapporto lavorativo, ma nel rispetto della normativa.
I tirocini Extracurriculari sono stati accorpati nell’unica tipologia “formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo” pertanto non sussiste più la differenza con i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi.
Attiviamo e gestiamo lo stage su candidature fornite dal cliente, occupandoci di eventuali ritiri ed interruzioni, nonché dei monitoraggi in itinere e a conclusione dell’esperienza.
Nello specifico ci occupiamo di:
Attiviamo stage per Aziende con sede di svolgimento dello Stage sul territorio lombardo.
È fatto divieto per professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate di ospitare un tirocinio extracurriculare qualora le mansioni del tirocinante riguardino attività tipiche o riservate alla professione. Pertanto il divieto sul soggetto ospitante si applica a professionisti abilitati e qualificati, limitatamente ad attività caratterizzanti la professione. Un elenco indicativo, non esaustivo, delle professioni regolamentate da provvedimenti legislativi è riportata nell’Allegato 6 al Quadro Regionale degli Standard Professionali.
Nel CONTEGGIO DELLE “RISORSE UMANE” si devono ricomprendere: il o i titolari d’impresa; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso; i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.
Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.
DURATE MINIME dei tirocini sono:
Due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese
DURATE MASSIME dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:
SOSPENSIONE
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari e tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:
L’indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.
Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.
Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.
Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’importo mimino di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
Date le disposizioni Anticovid, le lezioni si terranno in modalità online fino al 31/12/2020. Vuoi saperne di più?
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