L’Apprendistato è un contratto finalizzato all’occupazione dei giovani e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: l’azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un’attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca.
La durata minima del contratto di Apprendistato è di 6 mesi.
Il livello di inquadramento contrattuale del giovane non potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello del lavoratore che svolge la sua stessa mansione.
Al termine del periodo di apprendistato, l’impresa stabilirà se proseguire il rapporto di lavoro oppure recedere, fornendo il preavviso secondo i termini stabiliti dal contratto collettivo.
L’adempimento degli obblighi formativi nei confronti dell’apprendista consente all’impresa di usufruire di benefici contrattuali e fiscali previsti dalla normativa in materia di apprendistato.
La disciplina dell’apprendistato è oggi normata dal d.lgs. 81/2015.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi destinati agli Apprendisti , DBSI eroga percorsi modulari di formazione per l’Apprendistato. Laddove possibile segnaliamo Risorse Economiche che consentono di erogare la formazione in modo finanziato.
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L’obbligo formativo per gli apprendisti assunti con l’art.44 – Apprendistato “Professionalizzante e di Mestiere”, prevede lo svolgimento di un monte ore di formazione trasversale, che dipende dal titolo di studio dell’apprendista e una parte di formazione professionalizzante, normata dal contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda.
In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:
Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.
La formazione professionalizzante generalmente viene svolta – on the job – in azienda, mentre la formazione trasversale si definisce esterna, in quanto si svolge presso enti accreditati e può essere attualmente finanziata, nel rispetto di determinati requisiti, da risorse erogate dalle Città Metropolitane.
I destinatari delle Doti apprendistato relative alla formazione di base e trasversale sono apprendisti assunti:
I controlli, relativi agli obblighi formativi previsti dall’applicazione dei contratti di apprendistato, sono svolti sia agli Ispettori del Lavoro che dagli ispettori dell’INPS.
Sotto il profilo delle sanzioni, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità cui è preordinato il contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Per le violazioni di minore rilevanza, invece, vengono riproposte le sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Date le disposizioni Anticovid, le lezioni si terranno in modalità online fino al 31/12/2020. Vuoi saperne di più?
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